L’Associazione Consumatori Siciliani si è rivolta agli organi competenti affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti nei confronti dei comuni siciliani che non hanno istituito il catasto degli incendi, non escludendo il commissariamento e la rimozione dei sindaci inadempienti. A distanza di un anno dagli incendi che nell’anno scorso hanno devastato ettari di macchia mediterranea e che hanno causato la morte di diversi cittadini, molti comuni nell’approssimarsi della stagione estiva nulla hanno fatto in tal senso.
L’istituzione del catasto per i terreni incendiati ai sensi della legge 353/2000 (Legge quadro in materia in incendi boschivi) prevede che “le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni”. Allo stesso modo vi è il divieto assoluto di edificazione su queste aree per i successivi dieci anni al verificarsi dell’incendio. Affinché tale previsione possa essere attuata, la stessa norma prevede che i Comuni censiscano, attraverso la tenuta di un apposito catasto, tutti i terreni che sono stati o che vengono incendiati. È del tutto evidente che se ciò non avviene, con il trascorrere del tempo, si può verificare che questi suoli cambino di destinazione".
"Anche - continua Calabria - la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 27799/2003), ha ribadito che i terreni boschivi colpiti da incendi, non sono edificabili per almeno dieci anni e ciò anche in caso di mancata attuazione dell’apposito catasto. I Giudici hanno sottolineato che la Legge 353/2000 è stata voluta dal Legislatore per prevenire l’attività di piromani spinti alla distruzione dei boschi, per sfruttare nuovi terreni a fini edilizi".
La normativa ha profondamente modificato il regime dei luoghi adibiti a bosco stabilendo (in caso di incendio) l’assoluta inedificabilità per 10 anni dei terreni devastati dalle fiamme. Anche se l’art. 10 comma 2 della stessa legge prevede la ricognizione dei terreni boschivi già incendiati mediante la costituzione di un apposito catasto, la mancata attuazione della ricognizione e della stesura dell'apposito catasto, non può essere confusa con la mancata realizzazione di una condizione sospensiva dell'efficacia della legge, poiché non è pensabile, senza contraddire con la lettera ed il fine della nuova norma, che la sua attuazione, sia affidata alla solerzia di qualche funzionario”.
“L’intervento dell’Associazione nasce anche” spiega Nicola Calabria “per tutelare i numerosi cittadini costretti a subire dei disagi oltre a rischiare di perdere la propria casa e i sacrifici di una vita, ma anche per tutelare la salute, un diritto sancito dalla nostra Costituzione e l’incolumità stessa della persona. I danni derivanti dagli incendi sono enormi e si protrarranno anche per diversi anni con un impatto disastroso sull’ecosistema".
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